FOIA - Freedon Of Information Act

Il 23 giugno è entrato in vigore il Freedom Of Information Act (FOIA), a seguito , della pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale lo scorso 8 giugno del decreto legislativo del 25 maggio 2016, n. 97.
Dal 23 dicembre, data entro cui tutte le PP.AA. dovranno adeguarsi, tutti i cittadini (quindi anche in mancanza di un interesse legittimo) potranno richiedere e ottenere atti e documenti dalle stesse, salvo quelli ottenibili con procedure ad hoc o che contengono dati sensibili (ovvero, per semplificare, quelli riguardanti la sicurezza nazionale, l’ordine pubblico e i dati sensibili dei cittadini) che non possono essere per loro natura divulgabili a terzi.
Il diritto di accesso civico viene così riconosciuto come un diritto universale, rinforzato ed esteso a tutti i cittadini, non senza vincoli né limiti ovviamente.
In attesa delle linee guida dell’ANAC, d’intesa con il Garante della Privacy, che ne delineerà il raggio d’azione e le eccezioni, il decreto legislativo in questione delinea l’iter di ottenimento di informazioni o atti delle pp.aa.
Con una richiesta priva di motivazione, trasmessa per via telematica (secondo le modalità previste dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni) all’Amministrazione interessata, il cittadino avanza la richiesta all’ufficio di competenza che detiene l’informazione, i dati o i documenti in questione, o in alternativa può indirizzarla all’URP, o un ufficio indicato dall’amministrazione nella sezione “Amministrazione Trasparente” o al responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza (in quest’ultimo caso solo se si tratta di dati da pubblicare obbligatoriamente secondo le norme in vigore).
Una volta ricevuta l’istanza l’Amministrazione ha 30 giorni per concedere l’informazione richiesta, salvo la possibilità di diniego parziale o totale con allegata motivazione; se invece ritiene che l’informazione può ledere la privacy di soggetti controinteressati, è tenuta a comunicare ai suddetti la richiesta, che avranno a disposizione dieci giorni produrre una motivata opposizione alla pubblicazione delle informazioni. Se l’opposizione non viene ritenuta valida, l’Amministrazione concederà l’informazione non prima di 15 giorni dalla ricezione della comunicazione da parte dei soggetti contro interessati.
In ogni caso il procedimento di accesso civico deve concludersi con provvedimento espresso e motivato nel termine di trenta giorni dalla presentazione dell’istanza con la comunicazione al richiedente e agli eventuali controinteressati.
Il legislatore oltre a prevedere il ricorso al TAR in caso di diniego totale o parziale, ha previsto dei ricorsi stragiudiziali.
Qualora si tratti di atti delle amministrazioni delle regioni o degli enti locali, il richiedente può altresì presentare ricorso al difensore civico competente per ambito territoriale, ove costituito. Qualora tale organo non sia stato istituito, la competenza è attribuita al difensore civico competente per l’ambito territoriale immediatamente superiore. Il ricorso va notificato anche all’amministrazione interessata, mentre il difensore civico si deve pronunciare entro trenta giorni dalla presentazione del ricorso.
Il diritto all’accesso civico, già presente in forma soft nel nostro ordinamento viene rafforzato, non relegandolo a casi specifici, e investendo i dirigenti dell’Amministrazione dell’onere e della discrezionalità di concedere o meno, valutando caso per caso, le informazioni detenute.

Fonti:
Ministero per la Semplificazione e la Pubblica Amministrazione

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